Detrazioni fiscali tipologia di opere

23 Febbraio 2020 By administrator_PavGe

Lavori edili e agevolazioni fiscali

Se dovete ristrutturare il vostro giardino, il terrazzo di casa  o il cortile condominiale sappiate che  è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali previste da D.L. 83/2012, dal D.L. 63/2013 e dalla Legge 147/2013. A seconda dei lavori che dovete fare (ad esempio rifacimento della pavimentazione esterna, installazione di recinzione, apertura di passaggio carrabile, ecc.) occorre presentare in Comune una pratica di manutenzione straordinaria o ordinaria. Solamente nel caso in cui l’area interessata dai lavori, ricada in una zona  vincolata (vincolo paesaggistico o monumentale)   è necessario ottenere l’autorizzazione della Soprintendenza. Con il “decreto sblocca Italia” alcuni iter burocratici sono stati semplificati: alcune pratiche Comunali soggette alla presentazione di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività ) o DIA (denuncia di inizio attività) sono state sostituite dalla CIL Ass. (comunicazione di inizio lavori asseverata), rendendo la pratica più semplice. Elenchiamo di seguito tutti i  lavori per i quali è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali per Legge:   

  1. Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’art.3 del DPR 380/2001. In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
  2. Quelli elencati alle lettere a), b), c) e d)  dell’art.3 del  DPR 380/2001(manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti  comuni di edifici residenziali.

  • Gli interventi necessari  alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
  • I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio  la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).
  • Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art.3 co.3 della L. 104/1992.

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. A titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefonini a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinare condizioni, è prevista la detrazione Irpef del  19%.

  • Gli interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitar gli infortuni domestici.

Con riferimento alla sicurezza domestica, non si ha diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L’agevolazione compete invece anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili ( per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante).

Tra le opere agevolabili rientrano:

  • l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
  • Il montaggio di vetri anti-infortunio
  • L’installazione del corrimano
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per es. furto, aggressione, sequestro, ecc.). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo rientrano tra queste misure:
  • Rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie egli edifici.
  • Apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione.
  • Porte blindate o rinforzate.
  • Apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini.
  • Installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti.
  • Apposizione di saracinesche.
  • Tapparelle metalliche con bloccaggi.
  • Vetri antisfondamento.
  • Casseforti a muro.
  • Fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati.
  • Apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
  • Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.

Alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico è equiparata a tutti gli effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Pertanto, rientra tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.22/E del 2 aprile 2013).

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.

Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici.

Sono agevolate inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Dopo aver esaminato quali sono i lavori che possono  usufruire delle agevolazioni fiscali, possiamo ritenere che i lavori di sistemazione delle aree esterne rientrano nelle opere di manutenzione straordinaria od ordinaria.